Art. 1.
(Centrali operative «118»).

      1. La responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative «118» è attribuita a medici anestesisti rianimatori o della medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza in possesso di documentata esperienza e inquadrati quali direttori di struttura complessa.

      2. Alle centrali operative «118» sono assegnati, con compiti di supervisione e di coordinamento, medici di servizio presso strutture ospedaliere, specializzati in anestesia e rianimazione o in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.